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[1]Meno il caso di alti sterri, nel quale le case cantoniere e caselli di guardia potranno venire stabiliti presso il ciglio della scarpa del taglio, in tutti gli altri casi il loro piano terreno dovra' trovarsi prossimamente al piano delle ruotaie.
[2]Qualunque particolare circostanza di localita' potra' esigere case cantoniere di ampiezza e di forma eccezionale; in siffatto caso esse formeranno materia di progetti e disegni speciali.
[3]La distanza della fronte di una casa cantoniera dalla piu' prossima ruotaia di una ferrovia non dovra' mai essere minore di metri 5.
[4]Oltre l'area che verra' occupata dal fabbricato propriamente detto, dovra' formare dipendenza libera di qualsivoglia casa cantoniera tutto intorno alla medesima una zona di terreno di estensione non minore di metri 5.
[5]A comoda portata di ogni casa cantoniera dovra' aversi salubre acqua potabile in quantita' sufficiente pei bisogni degli abitatori; onde e' che quando queste non abbiano nelle adiacenze qualche mezzo sicuro, libero e permanente di provvedersene, vi si dovra' supplire coll'escavazione di pozzi, collo stabilimento di cisterne, o con altre disposizioni di effetto equivalente.
[6]Le case cantoniere verranno collocate e costrutte in condizioni tali da offrire le debite guarentigie di stabilita' e convenienza alla propria destinazione.
[7]Quindi nella loro posizione, nella distribuzione interna, nell'ampiezza della pianta e nell'altezza dei membri dovranno possedere tutto cio' che e' necessario per una comoda e salubre abitazione, al riparo delle ingiurie degli elementi ed al sicuro degli attentati dei male intenzionali.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
