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[1]Per tutte le principali opere d'arte, e cosi' pei ponti sui fiumi torrenti e rivi, quando abbiano ad essere costrutti a piu' luci, o anche ad una sola luce che tocchi o superi i metri otto, per cavalcavia o sottovia di larghezza non minore di cinque metri, e pelle stazioni coi fabbricati loro attinenti la societa' presentera' dei progetti speciali.
[2]Pelle opere minori, e cosi' pei ponti, ponticelli, acquedotti e sifoni di una luce di minor larghezza di metri otto pei cavalcavia e sottovia di minor larghezza di metri cinque, pelle fermate, pelle case cantoniere e caselli di guardia, potra' la societa' limitarsi a presentare dei moduli, i quali serviranno a regolarne la costruzione secondo la relativa importanza, e secondo la varieta' delle esigenze della localita' e della loro destinazione.
[3]In quelle stazioni che verranno designate dal Ministero, oltre i locali necessari a soddisfare a tutti i bisogni dell'esercizio, vi sara' stabilito a spese della societa' e messo a disposizione del Governo un locale pell'ufficio del commissariato governativo incaricato della sorveglianza dell'esercizio.
[4]Inoltre, nelle principali stazioni da indicarsi dal Ministero delle finanze, dovra' la societa' costrurre a proprie spese, dietro concerti a prendersi, i locali occorrenti pelle operazioni doganali delle merci che si trasportano colla ferrovia e pegli uffizi relativi.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
