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Gli attraversamenti delle linee di strada ferrata colle strade ordinarie per mezzo di sottovia avranno sempre luogo mediante tutte le opere necessarie per assicurarne in qualsivoglia circostanza la praticabilita', e cosi' per ottenere che siano poste al riparo delle inondazioni, e che possano smaltirsene le acque delle quali non fosse possibile d'impedirvi l'introduzione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
