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[1]Le coperture degli edifizi servienti al passaggio di acque qualunque od al ristabilimento delle comunicazioni intersecate attraverso delle strade ferrate saranno a volte murali, sia laterizie, sia di buone pietre, oppure ad impalcature di ferro o ghisa, sorrette da travi o da centine dello stesso metallo.
[2]Verranno permesse le coperture in lastroni di pietra di conveviente spessezza per le sole luci di non maggiore larghezza di 60 centimetri ed anche per quelle di larghezza di un metro, quando tra esse coperture e la sede del massicciato sia interposto un considerevole strato di terra.
[3]Il punto supremo della schiena delle coperture non dovra' mai trovarsi a livello piu' alto di quello della sede del massicciato.
[4]Sono eccettuati i casi della impalcatura di ferro o ghisa, nei quali i sostegni dell'armamento potranno far corpo immediato con quelli di esse impalcature.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
