Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nell'atto che si riporteranno sul terreno i tracciamenti dei progetti approvati, potra' la societa' introdurvi, previo consenso del Ministero, delle modificazioni tanto nella planimetria che nell'altimetria, purche' le prime non cagionino un discostamento dalla linea maggiore di metri 300 da una parte e dall'altra della traccia del progetto approvato, ne' introducano curve in maggior numero o di minor raggio di quelle che questa traccia presentera', e le seconde non introducano piu' forti pendenze, ne' deteriorino le condizioni dei passaggi che occorra di praticare sotto o sopra la ferrovia alle acque od alle strade ordinarie.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
