Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tutte le opere relative alla costruzione delle ferrovie comprese nella concessione saranno eseguite con materiali di buona qualita', e secondo le migliori regole dell'arte, sotto il controllo e la sorveglianza del Governo col mezzo dei suoi commissari, ed il personale tecnico da essi dipendente.
[2]La sorveglianza governativa avra' per iscopo di riconoscere l'andamento delle opere, e di esigerne la buona e lodevole esecuzione in conformita' delle disposizioni dei decreti ministeriali d'approvazione dei progetti e delle prescrizioni del presente capitolato. Essa pero' non impedira' alla societa' di procedere nella distribuzione e condotta dei lavori nel modo che le suggerira' la sua industria, purche' questo modo non sia in opposizione alle disposizioni della convenzione e del presente capitolato, ma sia tale da guarentire insieme alla stabilita' e durevolezza delle opere, la loro convenienza alla propria destinazione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
