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In quei tratti nei quali l'andamento delle linee comprese nella concessione venisse ad intersecare le fortificazioni militari, od il buon regime e conservazione dei porti e spiaggie, dovranno nel relativo studio, di intelligenza col Ministero dei lavori pubblici, prendersi gli opportuni concerti coll'amministrazione della guerra, oppure con quella della marina secondo i casi, ed assoggettare i progetti a quelle condizioni ed avvertenze che le dette amministrazioni saranno per proporre.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
