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[1]Le disposizioni di cui nei precedenti due articoli potranno essere modificate coll'autorizzazione del Governo od anche mutate quando un nuovo sistema fosse dimostrato migliore dall'esperienza.
[2]In ogni caso il Governo dovra' far conoscere alla societa' le sue determinazioni a siffatto riguardo all'atto dell'approvazione dei progetti particolareggiati.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
