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[1]L'armamento della ferrovia sara' fatto sopra traversine di non minore lunghezza di metri 2 e centimetri 60, ed ogni ruotaia di metri 5 e 40 di lunghezza dovra' essere sostenuta da un numero di traversine non minore di 6.
[2]Le traversine dovranno avere la forma prismatica, la loro sezione potra' essere semiesagonale, rettangolare o semicircolare.
[3]In ogni caso la larghezza della base, colla quale poseranno sul terreno, non sara' in alcun modo minore di centimetri 25, ne' minore di centimetri 12 1/2 la spessezza loro tra la detta base ed il piano sul quale dovranno venire affissi i cuscinetti.
[4]Esse saranno di rovere (quercus robur) o di larice rosso (pinus larix). Potranno essere ammessi i legnami di essenza dolce, quando siano stati preparati secondo un sistema di preservazione di riconosciuta e sperimentata efficacia.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
