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[1]La societa' e' tenuta a procurare una conveniente abitazione a fianco della ferrovia ai cantonieri ed ai guardiani incaricati della manutenzione e della sorveglianza della via; pero' sara' progettata la costruzione in muratura di case cantoniere e di caselli di guardia, e queste case e caselli saranno parte semplici, ossia a due sole camere, e parte doppie, cioe' a quattro camere.
[2]Il numero delle une e degli altri e la loro posizione saranno determinate in relazione al numero delle traversate a livello, alle esigenze della sicurezza pubblica e al bisogno dei servizi della manutenzione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
