Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I sottovia, ossia gli edifizi, col mezzo de'quali una strada ordinaria attraversera' la strada ferrata passandovi al disotto, avranno una luce non minore della larghezza normale della comunicazione a cui debbono servire, sia essa o non carreggiabile, sia pubblica, sia privata.

[2]L'altezza della detta luce, se si trattera' di strade pubbliche carreggiabili, non potra' essere minore di metri cinque in chiave, se l'edifizio sara' di forma arcuata, o di metri quattro e centimetri trenta, ove l'edilizio sia coperto da travatura o da impalcatura orizzontale.

[3]Per le strade private e per quelle semplicemente mulattiere, o destinate al passaggio di soli pedoni, la detta altezza sara' in ogni caso particolare determinata in correlazione all'uso a cui esse strade debbono servire.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari