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[1]I sottovia, ossia gli edifizi, col mezzo de'quali una strada ordinaria attraversera' la strada ferrata passandovi al disotto, avranno una luce non minore della larghezza normale della comunicazione a cui debbono servire, sia essa o non carreggiabile, sia pubblica, sia privata.
[2]L'altezza della detta luce, se si trattera' di strade pubbliche carreggiabili, non potra' essere minore di metri cinque in chiave, se l'edifizio sara' di forma arcuata, o di metri quattro e centimetri trenta, ove l'edilizio sia coperto da travatura o da impalcatura orizzontale.
[3]Per le strade private e per quelle semplicemente mulattiere, o destinate al passaggio di soli pedoni, la detta altezza sara' in ogni caso particolare determinata in correlazione all'uso a cui esse strade debbono servire.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
