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[1]Laddove la ferrovia si trovera' incassata sotto il piano del terreno naturale o tagliata a mezza costa, oltre ed all'infuori della larghezza prescritta secondo i casi all'articolo precedente, le sara' procurato uno spazio sufficiente per praticarvi rispettivamente da ambi i lati o dal lato del taglio un fosso di dimensioni proporzionate alle acque a cui dovra' dare scolo.
[2]Queste dimensioni nel caso della massicciata libera non saranno pero' in larghezza mai minori di novanta centimetri alla sommita', e di trenta centimetri al fondo ed in profondita' minori di centimetri trenta; nel caso della massicciata incassata colla larghezza in fondo di trenta centimetri, e colle scarpe inclinate a 45 gradi, i fossi non avranno profondita' minore di sessanta centimetri.
[3]Oltre a questi fossi nei tratti di strada incassati, e laddove una grande quantita' d'acqua pel naturale pendio dei terreni superiori potesse o da un lato o da ambidue i lati versare sulle scarpe dei tagli, sara' tenuta la societa' ad aprire altri fossi di proporzionata ampiezza al fianco ed a conveniente distanza dal ciglio di dette scarpe, per mezzo dei quali siano le acque condotte a scaricarsi fuori dei fossi laterali alla strada.
[4]I fossi laterali, oltre al dover avere, come fu gia' superiormente prescritto, dimensioni di larghezza e profondita' proporzionate al corpo delle acque a cui hanno a dare sfogo, verranno disposti con pendenza di fondo a questo medesimo scopo appropriata, deviando al bisogno per una conveniente quantita' il profilo longitudinale di esso fondo dal parallelismo con quello della ferrovia, quando questa abbia troppo limitato pendio.
[5]Per lo scarico dei fossi, il quale dovra' sempre aver luogo in modo innocuo, tanto alle adiacenti proprieta' pubbliche o private, quanto alla strada ferrata e sue dipendenze, verranno costrutti a traverso alla ferrovia tutti quegli appositi acquedotti che potranno essere riconosciuti necessari, nel caso che la lunghezza della strada renda insufficienti al bisogno gli acquedotti o ponti da eseguirsi per l'attraversamento dei corsi di acqua naturali o manufatti dalla linea intersecati.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
