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[1]Le nuove ferrovie comprese nella concessione saranno costrutte ad un solo binario, salvo nelle stazioni ed in quei tratti nei quali dovra' aver luogo l'incrociamento dei convogli, ed in cui per la sicurezza del servizio fossero giudicati necessari dei raddoppiamenti di via.
[2]Il Governo per altro potra' richiedere lo stabilimento di un secondo binario man mano che l'annuo prodotto di alcuna delle sezioni della rete compresa nella presente concessione arrivera' a lire 35,000 per chilometro.
[3]Sara' adottato il sistema del massicciato incassato tra banchine di terra, o quello del massicciato libero, secondo le diverse circostanze che faranno riconoscere all'amministrazione governativa piu' opportuno l'uno che l'altro sistema.
[4]Nel primo caso la larghezza superiore della strada, comprese le banchine, non sara' minore di metri 4,50.
[5]Nel secondo la larghezza del corpo della strada a livello del piano, su cui dovra' essere posta la massicciata, non sara' mai minore di metri 5,50.
[6]La larghezza della ferrovia tra le faccie interne dei parapetti dei ponti, di una luce non eccedente i metri dieci, degli acquedotti, sifoni e sottovia, non potra' essere minore di metri 4,50; la larghezza delle gallerie, misurata al livello delle ruotaie, non sara' minore di metri 4,70.
[7]La larghezza poi tra l'una e l'altra faccia dei ponti di una luce superiore ai metri 10 non sara' minore di metri 9, allorche' dovranno servire allo scopo indicato all'articolo 41 della convenzione, ed i rostri delle pile di questi ponti dovranno essere innalzati sino al piano della cornice, e coronati da parapetti per servire di luogo di ritiro alle guardie nel passaggio dei convogli.
[8]Affinche' i ponti che dovranno servire al passaggio dei convogli della ferrovia ed a quello del carreggio ordinario non diano luogo ad inconvenienti, le due vie saranno separate per tutta la lunghezza dei ponti da una divisione in ferro o legname di sufficiente altezza.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
