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In occasione dello studio dei progetti particolareggiati, la societa' potra' proporre delle modificazioni ai progetti di massima adottati dal Ministero, quando cio' possa giovare all'opera sotto il rapporto si' di convenienza o di stabilita', come di economia, purche' le dette modificazioni non escano fuori dei limiti delle condizioni fondamentali del tracciamento di massima approvato.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
