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Nel caso cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la costruzione di strade nazionali, provinciali o comunali, o di canali e condotti d'acqua per qualunque uso che dovessero attraversare le linee di strade ferrate che formano l'oggetto della presente concessione, la societa' non potra' mettere ostacolo a simili attraversamenti; saranno pero' prese tutte le disposizioni necessarie perche' non ne risulti alcun impedimento alla costruzione ed al servizio della strada ferrata, ne' alcun danno o spesa alla societa'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
