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[1]La contribuzione prediale che la societa' paghera' allo Stato per i terreni, fabbricati acquistati od eretti per la strada, sara' stabilita in ragione di superficie e della quota d'imposta che i terreni pagavano antecedentemente.
[2]Le stazioni, tettoie, rimesse, magazzini ed altri fabbricati qualsiansi attinenti al servizio delle ferrovie, saranno imposti per parificazione ad altri fabbricati delle localita' in cui si troveranno situati.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
