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[1]CAPITOLATO D'ONERI
[2]Art. 1.
[3]La societa' dovra', per le strade ferrate che le sono concesse, uniformarsi alle leggi vigenti nel paese per quanto riflette allo introdursi nelle altrui proprieta', affine di eseguirvi le sue operazioni di rilevamento di piani e profili, scandagli del terreno, ed altre necessarie, sia per lo studio dei progetti, sia per tracciamenti definitivi d'esecuzione, sia perche' possano avere il loro regolare corso le formalita' delle espropriazioni. Il Governo a sua volta dovra' emanare i decreti e le dichiarazioni necessarie, acciocche' la societa' ed i suoi agenti vengano riconosciuti nella loro legale qualita', muniti delle autorizzazioni, che secondo le leggi e' in facolta' del Governo stesso di concedere, ed assistiti dalle autorita' del medesimo in ogni circostanza in cui abbiano bisogno di ricorrervi.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
