Art. 6 (Approvazione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1866 al 16 dicembre 2009. 334 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il Governo e' autorizzato:
tolto: a) A concedere nel piu' breve termine possibile all'industria privata un tronco di strada ferrata che congiunga per la comunicazione piu' diretta Salerno a San Severino ed Avellino.
tolto: b) A far costruire da alcuna delle Societa' concessionarie delle linee gia' in esercizio da Napoli a Salerno e da Cancello a San Severino nel punto del suo maggiore avvicinamento, non che della maggiore convenienza i chilometri di ferrovia necessarii per lo allacciamento di dette linee.
tolto: c) A dare una sovvenzione annua di lire 100,000 per la costruzione di una strada ferrata da Solmona all'incontro della linea da Popoli a Rieti, in modo che questo tronco possa servire a far cessare la interruzione da Solmona ad Avezzano, quando, costrutta la linea da Avezzano a Ceprano, venisse riconosciuta la utilita' del valico di Fucino.
tolto: d) Ad accordare colla garanzia di un maximum di rendita chilometrica lorda di lire 20,000, la concessione d'una linea da Cremona al confine mantovano, quando pero' risulti che ne sia assicurata la congiunzione colla citta' di Mantova, ed il rannodamento colle linee venete, e riservati i dritti di prelazione secondo le convenzioni vigenti colla Societa' lombarda e italo-centrale.
tolto: e) A concedere anche all'industria privata una strada ferrata da Candela fino presso a Melfi e la fiumana di Atella, con una sovvenzione annua di lire cento mila, ed a fare eseguire gli studii per la prolungazione di questa linea per Venosa, Gravina, Altamura e Gioja.
tolto: f) A fare, durante il biennio successivo alla pubblicazione della presente Legge, concessioni di ferrovie per Decreto Reale a favore della industria privata e di quelle Provincie e Comuni che provvederanno alle spese occorrenti senza aggravio del pubblico tesoro, sempre sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite dalla Legge organica sulle opere pubbliche, e per la durata non maggiore di anni 90, incoraggiandole con le esenzioni e franchigie gia' ammesse negli articoli 35, 50, 53, 54, 55 del Capitolato d'oneri approvato per la ferrovia da Gallarate a Varese con Legge 11 agosto 1863.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~approvazione-art6 · fonte del testo
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