Art. 9 (Allegato G)
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Le condizioni locali non avendo permesso di attivare in modo completo contemporaneamente al servizio dei viaggiatori anche quello delle merci sulle linee attualmente in esercizio, si dichiara che la guarentigia per i primi tre mesi dalla data della detta epoca sara' ridotta ai due terzi, e che pel seguito sara' pagata per intiero.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
