Art. 26 (Allegato G)
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[1]L'altezza delle gallerie ad un solo binario sara' di metri 5,50 dal piano dei regoli allo intradosso della chiave del volto, la sezione trasversale avra' all'interno una forma ovoidale di larghezza metri 2,524 al piano dei regoli e di metri 5,50 alla nascita del volto superiore stabilita a metri 2 sopra il detto piano.
[2]Per la sicurezza dei cantonieri e dei guardiani saranno ad uno dei fianchi delle gallerie, a distanza non maggiore di metri 50, praticate delle nicchie, nelle quali possano comodamente ricoverarsi tre o quattro persone.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
