Art. 21 (Allegato G)
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Ove la societa' delle ferrovie meridionali non istimasse di condurre per Aversa il tratto della linea Foggia-Napoli, compreso tra Caserta e Napoli, e ne ottenesse l'approvazione del Governo, essa avra' il diritto di percorrere coi suoi convogli il tronco della linea di Ceprano che potra' riuscire comune all'altro di Foggia, e cio' mediante quelle condizioni e compensi da determinarsi colla societa' delle strade ferrate romane.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
