Art. 18 (Allegato G)
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Il pagamento delle quote di sovvenzione sara' fatto per semestre, ed a questo scopo verra' alla fine di ogni semestre preparato d'accordo un conto provvisorio dell'ammontare dei prodotti delle linee risguardanti il semestre scaduto: sulle basi del detto conto si fissera' la quota proporzionale di sovvenzione, della quale il Governo non sara' tenuto che a pagare i quattro quinti, salvo a liquidare il conto definitivo alla fine dell'anno.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
