Art. 17 (Allegato G)
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[1]Al sistema di garanzia di un annuo prodotto lordo di L. 29,000 per chilometro, accordato alla societa' dall'art. 15 della convenzione annessa alla legge 21 agosto 1862, viene sostituito il seguente per tutta la rete sociale determinata dalla presente convenzione, escluse le linee della Lombardia.
[2]A partire dal 1.° gennaio 1865 fino al 31 dicembre 1868 il Governo paghera' alla societa' una sovvenzione annua di lire 22,000 per chilometro, qualunque sia il prodotto lordo che sara' per verificarsi nel detto periodo di tempo.
[3]Dal 1.° gennaio 1869 lo Stato paghera' annualmente alla societa' una somma di lire 20,000 per chilometro, ed il prodotto annuo lordo chilometrico sara' devoluto per intiero alla societa' sino a tanto che non avra' raggiunto la somma di lire 7000.
[4]Alloraquando questo prodotto lordo sorpassera' la somma di 7000 per chilometro, la sovvenzione sara' diminuita in ragione del 50 per cento dell'eccedenza del detto prodotto lordo chilometrico di lire 7000 sino a che questo prodotto non abbia raggiunto la somma di lire 21,000 per chilometro.
[5]L'eccedenza del prodotto della detta somma di lire 21,000 unitamente alla meta' del prodotto stesso compreso tra le 7 e le 21 mila lire, andranno per intiero in diminuzione della sovvenzione sino alla sua estinzione.
[6]In corrispettivo poi per la soppressione dei tronchi di linea da Foggia a Eboli, e da Popoli a Ceprano, pei lavori, provviste e studi fatti per questi due tronchi, per rescissione di contratti ed indennita' di ogni genere agli appaltatori dei medesimi, per la cessione che la societa' stessa deve fare al Governo del corpo stradale e massicciata di ghiaia in opera od in provvista del tratto di ferrovia da sopprimersi da Foggia a Candela, per le opere di finimento e completazione delle due linee Bologna-Ancona, Castelbolognese-Ravenna indicate nell'articolo 14, ed infine per ogni qualunque spesa accessoria per la costruzione e per l'esercizio delle tre nuove linee concesse da Foggia a Popoli per Benevento, da Termoli all'incontro di detta linea per Campobasso, e da Pescara a Rieti per Popoli ed Aquila, e' accordata alla societa' un'annua somma di mille lire per ogni chilometro della linea componente la rete sociale determinata dalla presente convenzione, escluse le linee della Lombardia.
[7]Il pagamento di detta somma incominciera' a decorrere per le linee gia' in esercizio dalla data della stipulazione definitiva di questa convenzione, e per le altre a partire dal giorno dell'apertura di ciascuna sezione.
[8]Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 14 del capitolato d'oneri annesso alla legge 21 agosto 1862 rimangono nel loro pieno vigore.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
