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[1]La societa' delle ferrovie meridionali sara' tenuta di sopportare la spesa della comunicazione da stabilirsi per il servizio delle merci fra la stazione definitiva di Ancona ed il porto, e per due terze parti la spesa occorrente per quella stazione.

[2]Essa dovra' pure concedere alla societa' delle ferrovie romane, la quale concorrera' per l'altro terzo nella spesa della suddetta stazione, l'uso della stessa non che il transito dei suoi convogli sul tratto di ferrovia in comune tra Falconara ed Ancona, e cio' mediante un compenso sia per l'uso della stazione, sia pel pedaggio, pel transito sulla strada e sulla via di comunicazione fra la stazione ed il porto da combinarsi fra le due societa' od in difetto per via di arbitri.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~allegato-g-art15 · fonte del testo

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