Art. 13 (Allegato G)
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[1]La societa' dovra' pure rilevare a prezzo d'estimo tutti gli oggetti di consumo che nell'epoca della consegna delle strade ferrate anzidette si trovassero nei magazzini addetti alle medesime, e quelle che vi si dovessero trovare in forza di contratti esistenti e che non fossero compresi nelle spese di primo stabilimento delle strade medesime.
[2]La quantita' per altro di detti oggetti di consumo da rilevarsi non potra' in alcun modo eccedere quella necessaria pel servizio di sei mesi delle strade ferrate cedute.
[3]Il prezzo dei suindicati oggetti verra' pagato all'infuori del valore attribuito alla cessione delle strade ferrate di che si tratta.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
