Art. 10 (Allegato G)
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Dopo stipulata definitivamente la presente convenzione, la societa', onde ricevere i dieci milioni in beni demaniali, di cui all'articolo 20 della convenzione annessa alla legge 21 agosto 1862, potra' concorrere agli incanti od alle trattative private relative alla vendita dei detti beni demaniali secondo le leggi dalle quali la medesima e' regolata; ed il prezzo di acquisto liquidato per lo ammontare dello stabile, degli accessori e delle spese, e per lo Monto colle norme stabilite per ogni altro acquirente, sara' imputato nel pagamento dei summenzionati dieci milioni.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
