Art. 7 (Allegato F)
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[1]Il concessionario, o la societa' anonima che gli verra' sostituita dovra' designare una persona per ricevere le notificazioni od intimazioni che occorresse d'indirizzar loro.
[2]La persona designata eleggera' il suo domicilio nella capitale del regno.
[3]In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificazione od intimazione sara' valida quando venga fatta alla segreteria del tribunale di prefettura della capitale.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
