Art. 5 (Allegato F)
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Verificandosi il caso della cessione ad una societa' anonima, questa si costituira' col capitale di 1,600,000 lire in azioni, ed avra' facolta' di emettere obbligazioni sino alla concorrenza di un milione. Essa sara' retta da uno statuto da sottoporsi all'approvazione del Governo in conformita' delle leggi vigenti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
