Art. 3 (Allegato F)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il concessionario si obbliga di esercitare la linea a tutte sue spese e con materiale suo proprio, cioe' con proprie locomotive, vagoni, carri da merci, vagoni a bagagli, trucks ed ogni altra specie di veicoli.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
