Art. 89 (Allegato E)
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[1]La societa' dovra' designare una persona per ricevere le notificazioni od intimazioni che occorresse indirizzarle.
[2]Il membro designato eleggera' il suo domicilio nella capitale dello Stato. In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificanza od intimazione diretta alla societa' sara' valida quando venga fatta alla segreteria della Prefettura della provincia nella capitale.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
