Art. 84 (Allegato E)
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Nei casi in cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la costruzione di strade nazionali o comunali, o di canali o di condotti d'acqua, per qualunque uso, che dovessero attraversare la strada ferrata, che fa l'oggetto della presente concessione, la societa' non potra' mettere ostacolo a questi attraversamenti. Saranno pero' prese tutte le diposizioni necessarie, perche' non ne risulti alcun impedimento alla costruzione od al servizio della strada ferrata, ne' alcun danno o spesa alla societa' medesima.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
