Art. 79 (Allegato E)
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Quando un primo esperimento d'asta andasse deserto, si fa luogo con ribasso ad un secondo appalto, dopo l'intervallo che sara' stabilito dal Governo; e se questo eziandio rimanesse infruttuoso, se ne fara' un terzo aprendo la gara con un ribasso sul prezzo portato dalle perizie, e deliberando l'impresa in base pur sempre alla presente concessione a colui che avra' fatto il prezzo maggiore.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
