Art. 78 (Allegato E)
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I nuovi concessionari saranno tenuti di pagare alla societa' decaduta, prelevato anzitutto l'ammontare della cauzione da corrispondersi al Governo, a termini dell'art. 77, il suddetto valore d'estimo dei tronchi di strada costrutti od in costruzione, loro annessi e dipendenti, e dei materiali ed altri oggetti qualunque destinati alla costruzione della linea messa in aggiudicazione, dei quali oggetti tutti verra' fatta la cessione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
