Art. 77 (Allegato E)
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[1]In tal caso la porzione della cauzione che non fosse per anco stata restituita, ed il valore dei terreni ed opere d'arte sino all'ammontare dell'intiera cauzione medesima, s'intenderanno di pien diritto passati in proprieta' dello Stato.
[2]In questa circostanza il Governo potra', se lo crede utile, provvedere al proseguimento ed al compimento della strada e delle opere tutte che rimasero imperfette col mezzo di asta pubblica da aprirsi sulle basi della presente concessione, e previo estimo delle opere costrutte, od in via di costruzione, dei materiali provvisti e dei terreni acquistati. L'appalto sara' deliberato al miglior offerente, riconosciuto idoneo dall'amministrazione superiore, esclusi pero' la societa' decaduta ed i suoi aventi causa.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
