Art. 73 (Allegato E)
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Dopo il periodo di 15 anni potra' il Governo riscattare in qualunque tempo la concessione della strada ferrata; dovra' pero' esserne dato avviso alla societa' almeno un anno prima che si venga a questo atto di espropriazione. Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dalla societa' nel corso degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui si vorra' effettuare il riscatto; si dedurranno le due minori annate e si stabilira' il medio netto delle altre tre. Determinato cosi' il prodotto netto, lo si capitalizzera' in ragione del 100 di capitale per 5 di rendita, e quindi fatto l'estimo del materiale mobile stato somministrato dallo Stato, se ne dedurra' il valore dal capitale come sovra costituito, e si corrispondera' alla societa' sul rimanente capitale il 5 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, ovveramente le si paghera' al momento del riscatto un capitale corrispondente a tale annualita', ragguagliato pur sempre al 5 per cento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
