Art. 71 (Allegato E)
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Quando la strada sia debitamente compiuta e collaudata e non vi siano richiami dei proprietari danneggiati, la societa' avra' diritto di ricuperare la suddetta somma di lire 100 mila, compensate le spese che l'amministrazione avesse dovuto fare d'uffizio nel caso contemplato dall'articolo precedente.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
