Art. 7 (Allegato E)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il tracciato della linea riportato sui piani parcellari, e la relativa livellazione longitudinale saranno assoggettati alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici.
[2]Nell'atto del definitivo tracciamento sul terreno potranno essere, previo il consenso del Ministero, introdotte ancora modificazioni, purche' non si scostino piu' di trecento metri dal tracciato di massima.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
