Art. 68 (Allegato E)
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Compiuta la linea compresa nella presente concessione, od uno de' suoi tronchi indicati all'art. 42, l'amministrazione ne fara' eseguire il collaudo per mezzo di una Commissione in contraddittorio della societa' o suoi delegati. Tale collaudo si riferira' a tutte le opere costituenti il corpo stradale, all'armamento della via, alle case di guardia, alle stazioni e loro edifizi accessorii, al materiale fisso ed ai mobili degli uffizi ed attrezzi di cui, a tenore dell'articolo 39, devono essere corredate le stazioni, e generalmente a tutte le opere e spese cui la societa' e' tenuta; ed avra' per iscopo di assicurarsi che siano state adempiute le prescrizioni di questo capitolato, e che nell'apertura della linea sia guarentita la pubblica sicurezza ed il servizio possa riuscire regolare, compiuto e permanente, nulla mancando di cio' che ad attuare questo esercizio si richiede, eccetto il materiale mobile per i trasporti, che deve essere provveduto dall'amministrazione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
