Art. 62 (Allegato E)
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La strada ferrata, che fa l'oggetto della presente concessione, e' dichiarata opera di pubblica utilita', e quindi sono ad essa applicate le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839 riguardanti le espropriazioni ed i compensi che la societa' dovra' dare ai proprietari espropriandi, come altresi' le formalita' necessarie per la liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche. E pure autorizzata colle norme delle stesse patenti l'estrazione delle terre d'imprestito necessarie alla costruzione della strada ferrata, l'occupazione temporanea dei terreni occorrenti per le strade di servizio provvisorio o pei fossi necessari a dare un provvisorio sfogo alle acque o per altri servizi relativi alla costruzione della stratta ferrata sino al compimento di questa, non meno che quelle stabili ed accessorie che si rendessero necessarie per ristabilire comunicazioni soppresse o modificate, o per variazioni di corsi d'acqua richieste dalla costruzione della ferrovia.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
