Art. 61 (Allegato E)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Questa somma sara' restituita per rate di 50,000 lire a misura che sara' fatto constare con atti autentici dell'acquisto dei terreni, dell'esecuzione dei lavori e di forniture sul luogo di materiali per l'ammontare doppio almeno dell'importo della rata di cui si domandera' la restituzione. Con tali restituzioni successive si ridurra' la cauzione sino a lire 100,000, le quali verranno restituite nel modo prescritto all'articolo 71.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
