Art. 55 (Allegato E)
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[1]All'esercizio della strada come sovra assunto dall'amministrazione dello Stato essa provvedera' con un numero di convogli corrispondenti al bisogno pel servizio dei viaggiatori e delle merci.
[2]L'amministrazione potra' stabilire corse speciali da punto a punto della linea in occasioni straordinarie di fiere, mercati, ecc., anche con riduzione di tariffe. Al servizio delle merci si provvedera' promiscuamente coi medesimi convogli dei viaggiatori, eccettuato il caso che il crescente movimento delle merci richieda nell'interesse reciproco di attivare o periodicamente o per a tempo convogli speciali a piccola velocita'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
