Art. 54 (Allegato E)
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[1]L'amministrazione riscuotera' l'intero prodotto brutto della strada, e dedotta la quota sovra stabilita all'articolo 44, ne versera' trimestralmente nella cassa della societa' la rimanenza, sulla quale pero' nei casi eventuali di danni prodotti da forza maggiore riterra' ancora le spese incontrate a ripararvi, come e' stabilito all'articolo precedente.
[2]I resoconti trimestrali saranno compilati in modo approssimativo, non dovendosi operare che solo al principio di ciascun anno la definitiva chiusura e sistemazione della contabilita' relativa all'anno precedente.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
