Art. 53 (Allegato E)
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I danni che fossero in qualunque modo cagionati alla strada ferrata ed alle opere d'arte e fabbriche qualunque ad essa attinenti, da cause straordinarie e di forza maggiore, quali sarebbero le irruzioni dei torrenti, gli uragani, i terremoti e gli incendi nelle stazioni, oppure da difetto di costruzione che non si potesse conoscere all'atto del collaudo, saranno a carico della societa'; l'amministrazione dello Stato pero' provvedera' essa stessa alla riparazione di questi danni, e giustificatene le spese, mediante testimoniali di stato e regolari documenti contabili, ne riterra' l'importo sulla parte del prodotto che e' devoluto alla societa'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
