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I danni che fossero in qualunque modo cagionati alla strada ferrata ed alle opere d'arte e fabbriche qualunque ad essa attinenti, da cause straordinarie e di forza maggiore, quali sarebbero le irruzioni dei torrenti, gli uragani, i terremoti e gli incendi nelle stazioni, oppure da difetto di costruzione che non si potesse conoscere all'atto del collaudo, saranno a carico della societa'; l'amministrazione dello Stato pero' provvedera' essa stessa alla riparazione di questi danni, e giustificatene le spese, mediante testimoniali di stato e regolari documenti contabili, ne riterra' l'importo sulla parte del prodotto che e' devoluto alla societa'.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~allegato-e-art53 · fonte del testo

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