Art. 48 (Allegato E)
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[1]Ai trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo sara' applicata la seguente tariffa speciale:
[2]Grande velocita'.
[3]1. Militari, marinai, loro assimilati, carabinieri reali, per ogni posto in vetture di prima classe, lire 0,025 al chilometro;
[4]Idem di seconda classe, lire 0,018 al chilometro;
[5]Idem di terza classe, lire 0,0125 al chilometro;
[6]Le famiglie dei detti militari, marinai e carabinieri, in occasione di cambio di residenza per ragioni di servizio, avranno diritto alla riduzione della meta' sui prezzi di tariffa;
[7]2. Per ogni tonnellata di bagagli, divisibile da dieci in dieci chilogrammi, lire 0,20 al chilometro;
[8]Per un cavallo in vagone-scuderia, lire 0,12 al chilometro;
[9]Idem in vagone-bestiame, lire 0,16 1/4 al chilometro;
[10]Per una vettura a due ruote, lire 0,15 al chilometro;
[11]Idem a quattro ruote, lire 0,25 al chilometro;
[12]3. Doganieri, guardie di pubblica sicurezza ed indigenti in vetture di terza classe, lire 0,025 per posto e per chilometro;
[13]4. Ditenuti ed agenti di scorta da trasportarsi in vetture cellulari od in uno speciale compartimento di vetture di terza classe, per ogni posto lire 0,025 al chilometro.
[14]Le vetture cellulari vuote saranno trasportate gratuitamente.
[15]Nei sovraindicati prezzi non e' compresa l'imposta del decimo.
[16]Piccola velocita'.
[17]5. Materiali d'artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza dell'amministrazione della guerra e della marina, tabacchi, sali ed altri generi di privativa demaniale, lire 0,06 per tonnellata e per chilometro coll'aggiunta del diritto fisso di lire 0,50 per ogni operazione di carico e di scarico;
[18]6. Per ogni cavallo o mulo trasportato in vagone-bestiame, lire 0,03 per chilometro;
[19]7. I carri si' a due che a quattro ruote, e gli affusti da cannone saranno tassati in ragione di centesimi 8 ciascuno per chilometro, se vuoti, ed in ragione di centesimi 12 pure per chilometro, se i carri contengono materiali da guerra, e gli affusti si trovano provvisti di cannoni;
[20]8. Alle polveri ed alle altre munizioni da guerra che non venissero trasportate sui carri d'artiglieria, sara' applicata la tariffa di lire 0,075 per tonnellata e per chilometro, coll'aggiunta del dritto fisso sovrastabilito per le operazioni di carico e di scarico.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
