Art. 43 (Allegato E)
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L'amministrazione, nell'assumere l'esercizio della strada o di parte di essa, lo sosterra' con materiale mobile suo proprio, cioe' con proprie locomotive, vagoni, carri da merci, vagoni da bagagli, trucks ed ogni altra specie di veicoli che siano destinati al trasporto di persone, bestiami o merci da un punto all'altro della strada.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
