Art. 42 (Allegato E)
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[1]Terminata la costruzione della strada o di uno de' suoi due tronchi dalla linea Cavallermaggiore-Alessandria a Casale, e da Casale a Mortara, e degli accessori, compresa la linea telegrafica, e dopo compiuto il mobilio delle stazioni ed officine, secondo il precedente articolo 39, e fatte le provviste di cui nella nota in esso articolo menzionata, si procedera' alla collaudazione della linea o tronco di essa, il tutto secondo le norme segnate nell'articolo 69, e della sede stradale, del materiale, fabbricati e dipendenze.
[2]Approvati gli atti delle collaudazioni suddette, l'amministrazione dello Stato ricevera' la strada o tronco per aprirla al pubblico esercizio fra otto giorni successivi. In caso di non approvazione la societa' dovra' eseguire tutte le opere e provviste che dai periti fossero riconosciute necessarie, e non s'intraprendera' l'esercizio se non dopo compiute tali opere e provviste.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
