Art. 38 (Allegato E)
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Se prima od anche dopo la presente concessione venga introdotto, o dall'esperienza fattane su altre ferrovie sia dimostrato solido, sicuro e di non meno facile ed economica manutenzione qualche sistema di armamento differente da quello indicato nei precedenti articoli, la societa' potra' domandarne l'applicazione, restando pero' obbligata ad eseguire il sistema americano, ove quello che si vorrebbe sostituirvi non fosse dagli uffizi d'arte giudicato piu' soddisfacente.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
