Art. 36 (Allegato E)
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La ferrovia sara' provveduta di tutti i raddoppiamenti di binari reputati necessari a senso dell'articolo 11. Per assicurare l'adempimento del disposto di quell'articolo, la societa' dovra' prendere col Commissario tecnico governativo i necessari concerti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
