Art. 34 (Allegato E)
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[1]L'armamento della strada ferrata sara' fatto sopra traversine della lunghezza non minore di metri 2 e centimetri 60 semi-cilindriche, colle dimensioni di centimetri 25 di larghezza per 12 centimetri e mezzo di grossezza nel mezzo. Esse saranno o di legname di essenza forte, sano e completamente spoglio dall'alburno, o di legname dolce che abbia subita la preparazione adottata dal Governo per le ferrovie dello Stato.
[2]In quest'ultimo caso pero' il Governo si riserva il diritto di far procedere egli stesso nel suo cantiere di Alessandria all'iniezione del solfato di rame in quantita' non minore di chilogrammi 5 per ogni metro cubo di legname, e la societa' dovra' in tal caso pagare al Governo centesimi 80 per ogni traversina, restando a tutto carico della societa' la condotta e l'accatastamento al cantiere, non che la successiva esportazione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
