Art. 33 (Allegato E)
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La massicciata composta di ghiaia naturale e di sabbie che potranno ricavarsi a convenienti distanze, avra' in base la larghezza di metri 4, centimetri 50; sara' alta centimetri 50 e disposta colle scarpe dell'uno per uno, sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale, cioe' senza rinfianchi di banchine.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
